Contraffazione di marchio, concorrenza sleale e look alike

Impresa

Multinazionale produttrice di prodotti chimici e per la cura della casa (detergenti, insetticidi, fragranze, prodotti per la cura delle calzature, delle auto e altri prodotti specialistici).

Il contesto

Tramite la sua rete di vendita, l’azienda ha scoperto un’impresa concorrente che commercializzava prodotti identici ai suoi con un marchio identico al suo e con una confezione estremamente similare.
La necessità è stata quindi di intervenire tempestivamente per ottenere la cessazione d’uso del marchio della concorrente.

Il caso

Oltre alla contraffazione di marchio, il comportamento della concorrente integra un’attività di concorrenza sleale confusoria sanzionata dal Codice Civile. Nello specifico, si tratta dell’ipotesi di “imitazione servile dei prodotti di un concorrente che determina una possibilità di confusione tra i beni secondo un giudizio fondato sull’impressione generale che ne deriva dal loro aspetto d’insieme”.
Si crea certamente confusione, nel senso di “scambiabilità” (il consumatore acquista il prodotto A credendo che sia il prodotto B) o comunque il consumatore può essere indotto a ritenere che il prodotto contraffatto provenga dalla stessa fonte di quello originale (rischio di associazione). In tal caso i pregi dell’originale vengono mentalmente trasferiti (anche a livello inconscio) sull’imitazione e ne favoriscono l’acquisto (in considerazione anche del probabile minor prezzo).
Questa situazione può essere ricondotta al c.d. “fenomeno del look-alike” che genericamente consiste nell’imitazione ed adozione di alcuni elementi del prodotto di un concorrente, nessuno dei quali è protetto o proteggibile, ma che – nel loro insieme – determinano nel consumatore la convinzione di aver scelto un prodotto già affermato. In questo caso, poi, anche il marchio del prodotto originale è riportato nel prodotto contraffatto. L’effetto confusorio è quindi voluto scientemente, per sfruttare indebitamente l’avviamento e gli investimenti pubblicitari e di marketing dell’impresa già affermata.
Ci troviamo quindi in una situazione di appropriazione di pregi contraria ai principi di correttezza professionale ed idonea a danneggiare l’altrui azienda.

La soluzione

Sono state individuate diverse strategie.
Sarebbe stato possibile agire giudizialmente, sia in via ordinaria che d’urgenza, ma in entrambi i casi i costi per l’azienda sarebbero stati alti ed i tempi abbastanza lunghi. Abbiamo quindi inserito (e consigliato) in primis l’invio di una diffida notificata tramite ufficiale giudiziario.

Il risultato

A distanza di cinque mesi dall’invio della lettera notificata tramite ufficiale giudiziario la controparte ha riconosciuto i diritti di esclusiva in capo all’azienda, ha dichiarato di aver provveduto a ritirare dai punti vendita la merce oggetto di diffida e si è impegnata:

  • a non recare pregiudizio ai diritti di proprietà industriale dell’azienda titolare;
  • a non acquistare, porre in vendita, commercializzare, distribuire, pubblicizzare o esporre in futuro prodotti contraddistinti da segni uguali o simili a quelli di titolarità dell’azienda e riproducenti immagini uguali a quelle utilizzate dall’azienda;
  • a consegnare all’azienda per la loro distruzione tutti i campioni di prodotto rimanenti (numero quantificato in corso di trattativa).

La strategia scelta ha permesso quindi di ottenere in tempi brevissimi e con costi contenuti il miglior risultato per l’azienda.

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