Marchio geografico nel settore vino e distillati

Impresa

Realtà del Sud Italia, attiva nel settore dei distillati, nata dalla volontà di giovani imprenditori di fare impresa valorizzando il territorio di origine e le sue materie prime, nel pieno rispetto dell’ambiente nelle fasi produttive.

Il contesto

L’azienda ha creato un nuovo distillato alcolico partendo da erbe botaniche endemiche e ha coinvolto nel progetto anche diversi professionisti locali. Il prodotto è stato ideato con una bottiglia in vetro finemente lavorata ed un’etichetta graficamente caratterizzata dove campeggia il nome del distillato, che corrisponde al nome del luogo in cui si svolge l’attività produttiva.

Il caso

Il lancio del prodotto e gli sfidanti obiettivi commerciali hanno richiesto la tutela dell’etichetta e del marchio. In questo caso, come spesso accade nel settore alimentare e delle bevande, si è ricorsi ad un marchio coincidente con il nome di un luogo esistente: un cosiddetto “marchio geografico”. 
La possibile tutela di questo tipo di nomi richiede una valutazione particolarmente attenta e può essere influenzata da diversi fattori. 
Uno dei requisiti necessari per registrare un qualsiasi marchio è la capacità distintiva, ossia la sua idoneità a distinguere i prodotti e/o servizi di un imprenditore da quelli di un altro. 
Per il marchio geografico ne consegue che è esclusa la possibilità di registrare marchi che consistono solo ed esclusivamente nella descrizione della provenienza geografica del prodotto o della prestazione del servizio, in quanto non sufficientemente distintivi. 
Il divieto, tuttavia, non è da intendersi come assoluto. 
La giurisprudenza europea ha infatti chiarito che il limite opera se il termine individuato è effettivamente compreso dal pubblico come un nome geografico e se designa (o è ragionevole presumere che designi) un luogo che presenta un forte nesso con il prodotto e/o servizio di interesse. 
In altre parole, non possono essere registrati come marchi quei nomi geografici che corrispondono a determinate località già associate comunemente alla categoria di prodotti o di servizi di interesse e che presentano, pertanto, agli occhi dei consumatori, una relazione con questi. 
Il divieto si estende inoltre anche ai nomi di luoghi che, in futuro, potrebbero essere a buon titolo associati ai prodotti o servizi prescelti. 
Per fare un esempio, le linee guida dell’Ufficio Marchi dell’Unione Europea indicano che il marchio “Switzerland” non potrebbe essere registrato per servizi bancari, prodotti cosmetici, cioccolato e orologi: ossia tutte categorie di prodotti/servizi per cui la Svizzera è già conosciuta in tutto il mondo.
A ciò si aggiunga che, in Italia, vige un trattamento ancora più restrittivo per i marchi costituiti da, o contenenti, nomi di stati e di enti pubblici territoriali italiani. Questi segni di per sè non possono costituire oggetto di registrazione come marchio a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
E in questo caso l’etichetta dell’impresa contiene proprio il nome del comune italiano dove ha sede l’attività.

La soluzione

Il primo divieto, relativo alla distintività del marchio, ha trovato felice soluzione nella scelta di focalizzarsi su un segno complesso, in quanto l’etichetta risulta composta non solo da un elemento verbale, ma anche da una caratterizzazione grafico-cromatica decisamente enfatizzata ed arricchente. Peraltro, il nome geografico contenuto nell’etichetta indica una zona che, sebbene molto famosa per la tradizione ittica, non è altresì nota o caratteristica per la produzione di distillati aromatici.
Quanto al secondo divieto richiamato, il fatto che l’etichetta contenga un termine geografico corrispondente ad un ente locale italiano, molto probabilmente avrebbe condotto ad un rifiuto della registrazione in Italia, in assenza di una specifica autorizzazione. Ma cogliendo questo divieto come uno spunto, e soprattutto coerentemente con i valori aziendali di attenzione al territorio e sinergia con i locali, l’impresa ha desiderato regolarizzare la sua posizione con il Comune e ha chiesto, e ottenuto, il nulla osta dell’amministrazione locale, per procedere nell’uso e nel percorso di tutela dell’etichetta che lo cita.
Il prodotto in questione infatti può essere anche uno strumento di visibilità per l’area geografica di riferimento, in quanto dopo una prima fase di lancio e di vendita nel mercato italiano, sarà destinato ad essere distribuito commercialmente anche ben oltreconfine, auspicandone quindi una risonanza internazionale. 

Il risultato

La scelta del marchio geografico non solo è quindi stata possibile ma ha rappresentato un’opportunità di sinergia tra lo spirito innovativo di giovani imprenditori e l’amministrazione locale.
Il marchio è stato riconosciuto dell’Ufficio Marchi Italiano come distintivo e registrabile, oltre che provvisto di autorizzazione da parte del Comune citato nell’etichetta del distillato.
Partendo dal desiderio di valorizzare il legame con la terra di origine, nel pieno rispetto del luogo e delle sue specificità, e lavorando con creatività ed efficacia per valorizzare i contenuti comunicativi e di brand del nuovo prodotto, agli imprenditori è stato riconosciuto di aver seguito un giusto approccio.
L’operazione commerciale per il nuovo distillato è quindi stata legittimata ed è stato possibile procedere secondo le strategie aziendali.

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