Marchi nel settore beverage: proteggere bevande alcoliche e analcoliche

Se registro un marchio per bevande alcoliche in Classe 33, posso agire contro un concorrente che utilizza o deposita un marchio simile per bevande analcoliche in Classe 32?

Dipende.
In determinate circostanze, sì.
L’appartenenza di due prodotti a classi differenti della Classificazione di Nizza non esclude, di per sé, una possibile affinità tra i prodotti e un conseguente rischio di confusione tra i marchi.

Nel settore beverage questo aspetto assume oggi particolare rilevanza: la crescente diffusione di vini dealcolizzati, birre 0.0%, aperitivi e cocktail analcolici e alternative “alcohol free” ha reso meno netto, anche dal punto di vista commerciale, il tradizionale confine tra bevande alcoliche e analcoliche.

Per le imprese, quindi, non è sufficiente individuare la classe corretta in cui registrare il marchio: occorre valutare il mercato di riferimento, i prodotti potenzialmente affini e le possibili evoluzioni future della gamma.

 

Classificazione di Nizza: quali bevande comprendono la classe 32 e la Classe 33?

La Classificazione di Nizza suddivide prodotti e servizi in 45 classi ed è il riferimento utilizzato per definire i prodotti e servizi rivendicati nella registrazione di un marchio.

  • La Classe 32 comprende principalmente birre, bevande analcoliche, acque minerali e gassate, bevande e succhi di frutta, sciroppi e altre preparazioni analcoliche per bevande. Vi rientrano espressamente anche le bevande dealcolizzate.
  • La Classe 33 comprende invece principalmente le bevande alcoliche, ad eccezione delle birre, nonché le preparazioni alcoliche per la produzione di bevande. Ne fanno parte, ad esempio, vino, gin, rum, vodka, whisky e altri distillati.

La classificazione è fondamentale per definire l’ambito merceologico della domanda di registrazione, ma l’appartenenza a classi diverse non determina automaticamente che i prodotti siano dissimili ai fini della valutazione del rischio di confusione.

È necessario considerare concretamente la relazione tra i prodotti e, tra gli altri elementi rilevanti, la loro natura e destinazione, le modalità di utilizzo, i canali distributivi, il pubblico di riferimento, il rapporto di concorrenza o complementarità e la possibile origine imprenditoriale.

 

Classe 32 e Classe 33 sono sempre considerate distinte?

L’evoluzione della prassi dell’EUIPO mostra come, nel settore delle bevande, la valutazione non possa basarsi esclusivamente sulla distinzione formale tra bevande alcoliche e analcoliche.

Tre decisioni aiutano a comprendere questa evoluzione: ICEBERG, ZORAYA e KINGSMAN.

 

ICEBERG: bevande analcoliche e vodka considerate dissimili

Un importante riferimento è rappresentato dalla Decisione pronunciata dalla Commissione allargata di Ricorso EUIPO del 2019 relativa ai marchi ICEBERG (R 1720/2017-G 21/01/2019), considerato uno dei capisaldi giurisprudenziali nella comparazione merceologica tra bevande analcoliche (Classe 32) e bevande alcoliche/distillati (Classe 33).

Il caso riguardava il confronto tra vodka in Classe 33 e, dall’altro lato, acque minerali e gassate, bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta in Classe 32.

La Commissione ritenne i prodotti dissimili, considerando, tra gli altri elementi, le differenze relative alla natura, alla composizione, alle modalità di produzione e alla commercializzazione dei prodotti.

 

Evoluzione del mercato delle bevande alcoliche e analcoliche: un confine sempre meno netto

Negli anni successivi il mercato beverage ha registrato una significativa evoluzione.

Si sono diffuse categorie di prodotti come:

  • vini dealcolizzati;
  • birre 0.0%;
  • aperitivi analcolici;
  • cocktail analcolici;
  • alternative analcoliche a gin e altri spirits;
  • versioni “zero alcol” di prodotti tradizionalmente alcolici.

In molti casi non si tratta semplicemente di bevande appartenenti a categorie differenti, ma di alternative rivolte allo stesso consumatore o a occasioni di consumo analoghe, commercializzate attraverso gli stessi canali e talvolta proposte dallo stesso produttore o sotto lo stesso brand.

La crescita dei vini dealcolati rappresenta uno degli esempi più evidenti di questa evoluzione e pone specifiche questioni anche sotto il profilo della tutela e registrazione del marchio per vini dealcolati.

 

ZORAYA: vino e bevande analcoliche possono essere affini. Valutazione caso per caso.

Un passaggio particolarmente significativo è rappresentato dalla Decisione pronunciata dalla Commissione allargata di Ricorso EUIPO del 2022 relativa ai marchi  ZORAYA / VIÑA ZORAYA (R 964/2020-G, 13/04/2022).

In questo caso è stata riconosciuta una certa affinità tra bevande analcoliche e vino, considerando in particolare il rapporto esistente tra vino analcolico e vino e il fatto che la più ampia categoria delle bevande analcoliche comprende anche il vino analcolico.

La decisione evidenzia quindi un principio importante: alcune specifiche bevande analcoliche possono essere considerate affini a specifiche bevande alcoliche quando le caratteristiche dei prodotti e le condizioni di mercato lo giustificano.

La valutazione deve pertanto essere condotta caso per caso.

 

KINGSMAN: ulteriore sviluppo nella comparazione tra Classe 32 e Classe 33

Un ulteriore sviluppo è rappresentato dalla Decisione pronunciata dalla Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO nel 2025 – decisione R 1426/2024-5 (KINGSMAN).

La decisione ha consolidato il superamento della netta separazione “alcolico/analcolico” che un tempo dominava la prassi.
In questo caso sono state ritenute affini le birre alcoliche e i cocktail a base di birra (appartenenti alla Classe 32) con i distillati e superalcolici (registrati in Classe 33).
La Commissione ha riscontrato la sussistenza di un rischio di confusione in virtù di diversi fattori di mercato, tra cui:

  • natura alcolica;
  • stessi canali distributivi;
  • target identico come pubblico di riferimento.

La decisione ha altresì – e questo è il punto di maggior interesse – ritenuto affini (seppure in grado basso, ma sussistente) le birre analcoliche, le bevande a base di malto e altre bevande analcoliche in classe 32 con le bevande alcoliche della Classe 33.

L’EUIPO ha preso atto della trasformazione del mercato: i consumatori moderni percepiscono quotidianamente versioni “zero alcol” degli stessi prodotti alcolici che, peraltro, sono commercializzati negli stessi canali (supermercati, bar, e-commerce) e spesso provengono dai medesimi produttori.

La decisione conferma l’importanza di evitare automatismi: la diversa classe merceologica non è, da sola, sufficiente per escludere l’affinità tra i prodotti.

 

Cosa cambia per chi registra un marchio nel settore beverage?

Per un’impresa che opera nei settori wine, spirits, beer e no/low alcohol, la conseguenza è concreta.
Prima di depositare un nuovo marchio non è sufficiente domandarsi: “Qual è la classe corretta per il prodotto che commercializzo oggi?”

È opportuno valutare anche:

  1. quali prodotti saranno effettivamente contraddistinti dal marchio;
  2. quali prodotti affini possono assumere rilevanza nella valutazione del rischio di confusione;
  3. quali estensioni della gamma sono realisticamente prevedibili;
  4. quali marchi anteriori potrebbero rappresentare un ostacolo alla registrazione o all’utilizzo del nuovo segno;
  5. quale strategia di deposito e sorveglianza sia più coerente con lo sviluppo del marchio.

Un produttore di vino, ad esempio, potrebbe decidere in futuro di commercializzare una linea dealcolizzata o di estendere il brand a servizi collegati all’enoturismo e alle esperienze in cantina, che possono richiedere una valutazione più ampia delle classi da tutelare.

Una strategia di tutela costruita esclusivamente sull’attuale gamma commerciale potrebbe quindi risultare non adeguata alle successive evoluzioni del marchio.

 

Ricerca di anteriorità e sorveglianza: perché può essere necessario guardare oltre la singola classe

L’evoluzione della prassi relativa alle Classi 32 e 33 assume particolare importanza anche nella ricerca di anteriorità del marchio.

Se si intende registrare un marchio per una bevanda analcolica che rappresenta l’alternativa “alcohol free” di un prodotto tradizionalmente alcolico, una ricerca circoscritta esclusivamente alla Classe 32 potrebbe non evidenziare marchi anteriori potenzialmente rilevanti presenti in Classe 33.

Analogamente, chi intende registrare un marchio per vino, liquori o distillati dovrebbe valutare, in funzione delle caratteristiche del progetto e del mercato di riferimento, anche eventuali anteriorità relative a prodotti della Classe 32.

La ricerca dovrebbe quindi essere costruita sulla concreta relazione tra prodotti e mercato, non sulla sola corrispondenza formale delle classi.

Lo stesso criterio può assumere rilevanza nell’impostazione di un servizio di sorveglianza del marchio, per individuare tempestivamente domande successive potenzialmente interferenti anche quando riguardano classi differenti.

 

Posso agire contro un marchio in Classe 32 se il mio è registrato in Classe 33?

In determinate circostanze, sì.

Il fatto che due marchi riguardino prodotti appartenenti rispettivamente alla Classe 32 e alla Classe 33 non esclude automaticamente un possibile conflitto.

Allo stesso tempo, non significa che qualsiasi bevanda analcolica debba essere considerata simile a qualsiasi bevanda alcolica.

Occorre valutare il caso concreto considerando sia la somiglianza tra i marchi sia la relazione tra i prodotti interessati, insieme agli ulteriori fattori rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione.

 

Una strategia di tutela che accompagni l’evoluzione del brand

Nel mercato beverage il confine commerciale tra prodotti alcolici, dealcolizzati e analcolici è diventato sempre più articolato.

Quindi, le classi della Classificazione di Nizza si confermano più che mai come un mero strumento amministrativo e di classificazione, privo di efficacia presuntiva o probatoria nel giudizio di affinità tra prodotti e servizi.

Per questo motivo, la strategia di tutela del marchio dovrebbe tenere conto non soltanto della classificazione del prodotto, ma anche del mercato in cui il brand opera e delle sue possibili evoluzioni future.

Nel settore wine & spirits, la valutazione preventiva può inoltre coinvolgere altri diritti e segni tutelati, come DOP e indicazioni geografiche, la cui interferenza con un marchio può emergere già in fase di registrazione.

Definizione dei prodotti e delle classi, ricerca di anteriorità, strategia di deposito e sorveglianza dovrebbero essere considerate come parti di un’unica strategia di protezione.

Una corretta analisi preventiva consente di costruire una tutela del marchio più coerente con il posizionamento del brand, il mercato di riferimento e le possibili estensioni future della gamma.

 

Il supporto dei consulenti in Proprietà Intellettuale

I consulenti in Proprietà Intellettuale di Mondial Marchi affiancano le imprese del settore beverage nella definizione di una strategia di tutela del marchio coerente con il progetto imprenditoriale e con la sua evoluzione: dall’individuazione dei prodotti e delle classi di riferimento alle ricerche di anteriorità, dal deposito e registrazione del marchio fino alla sorveglianza e alla difesa dei diritti.

Un’analisi preventiva del marchio e del mercato di riferimento consente di individuare potenziali criticità e definire una protezione adeguata non solo ai prodotti attuali, ma anche alle possibili evoluzioni future del brand.

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