“Nero Champagne”: innovativa sentenza del Tribunale UE in materia marchi e DOP che ribalta l’orientamento dell’EUIPO.
Con la sentenza del 25 giugno 2025 (causa T-239/23), il Tribunale dell’Unione Europea ha emesso una decisione innovativa e destinata a incidere in materia di denominazioni di origine protette (DOP) e registrazione dei marchi. Il caso riguarda l’opposizione alla registrazione del marchio “NERO CHAMPAGNE”, basata sulla DOP anteriore “Champagne”.
Contesto e orientamento dell’EUIPO per la tutela della DOP Champagne
Fino ad ora l’orientamento dell’EUIPO era quello di rigettare un’opposizione basata su una DOP se la domanda di marchio era limitata a prodotti identici a quelli coperti dalla DOP.
Così è accaduto anche nel caso “NERO CHAMPAGNE”, in cui il marchio rivendicava nella classe 33 “vini conformi al disciplinare della denominazione d’origine protetta ‘Champagne’”.
L’opposizione fondata sulla DOP “Champagne” era stata quindi rigettata dall’EUIPO e la decisione sostanzialmente confermata dalla Commissione di Ricorso.
Il cambio di rotta del Tribunale UE in materia di marchi e denominazioni protette
In discontinuità con il precedente orientamento, il Tribunale UE ha riformato la decisione impugnata, accogliendo l’opposizione. Secondo il Tribunale, il mero fatto che il marchio richiesto riguardi prodotti conformi al disciplinare della DOP “Champagne” e servizi connessi, non è sufficiente, da solo, per escludere l’applicazione della protezione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) del Regolamento UE n. 1308/2013 che protegge una DOP contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della stessa nella misura in cui tale uso ne sfrutti la notorietà.
La notorietà della DOP e l’obbligo di una valutazione caso per caso
La sentenza ha chiarito che l’EUIPO avrebbe dovuto verificare, sulla base di elementi concreti, suffragati e concordanti, se l’uso del marchio “NERO CHAMPAGNE” potesse sfruttare indebitamente la notorietà della DOP “Champagne”, anche qualora i prodotti fossero conformi al disciplinare, traendone indebitamente vantaggio dalla stessa.
Non sussiste una presunzione assoluta di assenza di sfruttamento della notorietà di una DOP nel caso in cui il marchio richiesto designi solo prodotti conformi al disciplinare, ma trattasi di una presunzione relativa che, in quanto tale, è soggetta a prova contraria.
Informazioni potenzialmente ingannevoli per il pubblico
Un altro aspetto centrale della sentenza riguarda la potenziale ingannevolezza del marchio.
La decisione impugnata è stata considerata errata anche nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento n. 1308/2013, ritenendo che il marchio “NERO CHAMPAGNE” non potesse essere percepito come veicolante informazioni false o fuorvianti.
Secondo il disciplinare della DOP «Champagne», i vini champagne possono essere solo bianchi o rosati e prodotti con tre vitigni: il pinot nero, il pinot Meunier e lo chardonnay.
Sebbene esistano champagne ottenuti esclusivamente da uve di pinot nero (i cosiddetti «blanc de noirs») si tratta comunque di vini bianchi, non “neri”, anche se derivanti da uve a bacca scura.
Con questi presupposti, il marchio “Nero champagne” potrebbe quindi generare i seguenti fraintendimenti:
- Il pubblico di riferimento potrebbe interpretare erroneamente l’espressione «nero champagne» come indicativa di uno champagne costituito esclusivamente da pinot nero, il che non è necessariamente vero.
- Il termine “nero”, soprattutto per un pubblico di lingua italiana, può essere inteso come riferimento diretto al colore del vino, inducendo a ritenere, erroneamente, che esista una varietà inedita di champagne, ossia uno “champagne nero”, sebbene secondo il disciplinare della DOP, uno champagne possa essere solamente bianco o rosato.
Tale percezione risulta fuorviante, in quanto non corrisponde alla realtà disciplinare della DOP Champagne, che non prevede in alcun caso un vino dal colore nero. Di conseguenza, il marchio richiesto potrebbe indurre in errore il consumatore sia sulla composizione che sulle caratteristiche del prodotto.
Conclusioni: una sentenza innovativa del Tribunale UE in materia di marchi e DOP
Questa sentenza rappresenta un’evoluzione nella tutela delle denominazioni di origine protette ed evidenzia l’importanza di effettuare un’analisi approfondita, e caso per caso, senza basarsi su automatismi legati alla conformità al disciplinare.
Implicazioni per le imprese
Alla luce di questa sentenza, si conferma la necessità di prestare massima attenzione all’uso di DOP e IG nella registrazione dei marchi, anche quando i prodotti sono apparentemente legittimi.
L’inserimento di una DOP in un marchio può comunque configurare:
- Sfruttamento indebito della notorietà
- Rischi di inganno per il pubblico
- Violazioni dell’articolo 103 del Regolamento UE n. 1308/2013